Codice Deontologico
(Approvato
dall’Assemblea generale ordinaria del 21 febbraio 1997)
Premessa
Il termine Ingegneria Naturalistica viene inteso come equivalente del tedesco "Ingenieurbiologie". Per ingegneria naturalistica si intende la disciplina tecnico-naturalistica che utilizza:
-
tecniche di rinaturalizzazione finalizzate alla realizzazione di ambienti idonei
a specie o comunità vegetali e/o animali
-
le piante vive, o parti di esse, quali materiali da costruzione, da sole o in
abbinamento con altri
materiali
-
materiali, anche solo inerti, infrastrutture ed altri provvedimenti volti a
fornire condizioni favorevoli alla vita di specie animali
Vengono
impiegati i termini: "ingegneria" in quanto si utilizzano dati tecnici
e scientifici a fini costruttivi, di consolidamento ed antierosivi;
"naturalistica" in quanto tali funzioni sono legate ad organismi
viventi, in prevalenza piante di specie autoctone, con finalità di
ricostruzione di ecosistemi tendenti al naturale ed all’aumento della
biodiversità.
Principi generali
Art. 1 Il Codice Deontologico dell’AIPIN (di seguito denominato Codice) ha lo scopo di precisare secondo un modello etico di comportamento comune i diritti e i doveri dei soci AIPIN nell’esercizio della loro attività professionale nel campo dell’ingegneria naturalistica.
Art. 2
Sono tenuti all’osservanza del presente Codice, ivi compresa la premessa,
tutti i soci AIPIN nell’attività professionale, sia tecnica che didattica,
che culturale. L’accettazione del Codice è condizione per l’appartenenza
all’Associazione.
Art. 3
Il socio è tenuto ad osservare tutti i provvedimenti generali e particolari
approvati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Principi di base
Art. 4 Il socio AIPIN si adopera in tutte le sedi e in particolare in quella progettuale per la priorità delle finalità naturalistiche degli interventi. L’impiego di tecnologia e materiali non naturali è possibile nei casi di necessità strutturale e/o funzionale normalmente in abbinamento con materiale vivente. Deve comunque essere adottata la tecnologia meno complessa a pari risultato, considerando anche l’ipotesi del non intervento.
Art.5
Il socio AIPIN deve agire sempre con integrità scientifica, diligenza e onestà
riconoscendo nella caratterizzazione interdisciplinare dell’I.N. i limiti
della propria competenza professionale, ricorrendo all’altrui competenza nelle
attività professionali che la richiedano. In tali casi deve risultare
chiaramente l’apporto di ciascuno.
Art. 6
Le tecniche di I.N. riconosciute dall’AIPIN sono quelle elencate nelle
"Voci di Capitolato" dal Comitato tecnico Capitolato; aggiunte e
aggiornamenti vengono sottoposti al Comitato tecnico stesso e ratificati dal
CDN.
Uso dei titoli
professionali e sociali
Art. 7 I soci AIPIN possono fregiarsi di tale titolo accompagnato dalla rispettiva qualifica (aderente, effettivo, ecc.).
Art. 8
I soci AIPIN non possono usare il logo dell’Associazione su loro carta
intestata o per loro altri fini privati.
Art. 9
L’uso dei titoli derivanti dalle cariche sociali (presidente, vicepresidente,
segretario, ecc.) è ammesso:
-
all’interno dell’Associazione;
-
nei comunicati ufficiali dell’Associazione;
-
quando si rappresenta in veste ufficiale l’Associazione;
-
nel proprio curriculum vitae.
Art. 10
L’uso improprio dei titoli di cui ai precedenti articoli costituisce
infrazione alle presenti norme.
Obblighi
professionali
Art. 11 Il rapporto con il committente è di natura contrattuale e deve essere improntato alla massima lealtà e correttezza ed espletato secondo scienza, coscienza e diligenza. Il socio AIPIN deve instaurare un rapporto fiduciario con il committente eseguendo esattamente e diligentemente l’incarico conferitogli. Deve tutelare altresì gli interessi del committente nel miglior modo possibile, purché questo non contrasti con quelli della collettività, dello stesso oggetto di intervento o con la sua professionalità, o il prestigio dell’Associazione.
Art. 12
Nel caso in cui le soluzioni tecniche indicate dal committente e/o imposte da
organi di controllo contrastino con le finalità dell’Ingegneria
Naturalistica, il socio dovrà fare opera di sensibilizzazione presso il
committente al fine di introdurre in toto o in parte tecniche di I.N.. Qualora
ciò non sia possibile il socio, per l’opera in oggetto non potrà fregiarsi
del titolo di appartenenza all’Associazione.
Art. 13
Il socio è tenuto al segreto professionale; in particolare non deve divulgare a
terzi informazioni riguardanti il lavoro proprio e/o di altri soci senza
autorizzazione degli interessati compresa la committenza.
Art. 14
Il socio deve astenersi in ogni circostanza da apprezzamenti denigratori nei
confronti di un altro socio, in particolare quando ne prosegua opera iniziata ed
interrotta.
Art. 15
Il socio in caso di assunzione di un incarico già affidato ad altro socio AIPIN
deve preventivamente accertarsi presso il collega che non sussistano ancora
rapporti relativi a detto incarico.
Art. 16
Il socio AIPIN non deve sottostare ad alcuna forma di pressione che possa
condizionare la sua imparzialità, integrità o il suo giudizio professionale.
Art. 17
Il socio AIPIN deve cercare di fornire il più alto livello professionale in
ogni situazione o contingenza. Deve inoltre curare particolarmente il proprio
aggiornamento professionale per garantire una elevata qualità nello svolgimento
dell’incarico affidatogli.
Art. 18
Per le sue attività professionali nel campo della rinaturalizzazione e dell’I.N.
il socio dovrà attenersi ai tariffari predisposti dall’associazione ove
esistenti, che comunque non dovranno essere in contrasto a quelli dell’ordine
e/o collegio professionale di appartenenza. L’inosservanza dei minimi e
massimi stabiliti costituisce infrazione al Codice. La rinuncia totale o
parziale al compenso è consentita in casi eccezionali e per comprovate
motivazioni.
Difesa dei membri
Art. 19 L’AIPIN si impegna a difendere e sostenere i soci oggetto di accuse ingiustificate sull’osservanza del presente Codice.
Art.
20 L’AIPIN si
impegna a difendere e sostenere i soci sottoposti a pressioni e/o
condizionamenti da parte del committente e/o datore di lavoro con lo scopo di
ostacolare il normale esercizio della sua professione.
Art. 21
Qualora un socio ritenga di promuovere azioni legali contro un altro socio per
motivi professionali nell’ambito dell’I.N. deve preventivamente informare il
Collegio dei Probiviri e il CDN per esplorare la possibilità di dirimere in via
pacifica la vertenza sulla base di quanto esposto dallo Statuto, dal Regolamento
e dal presente Codice.
Art. 22 Il presente Codice è costituito da una premessa e 22 articoli.